martedì 16 giugno 2009

L'ABC del ddl intercettazioni









di Claudio Tucci
(Giornalista)


da "Il sole 24 ore" del 10 giugno 2008




Intercettazioni solo in caso di “evidenti indizi di colpevolezza” e se “assolutamente indispensabili”, archivio “riservato” per custodire telefonate e verbali e processi in radio e in televisione solo se c’è l’assenso delle parti. Bisognerà che si adeguino, anche, pubblici ministeri e giudici, specie se con il vizio di “parlare troppo”. La toga, infatti, che rilascia “pubblicamente dichiarazioni” sul procedimento affidatogli, prevede il maxiemendamento sostitutivo del disegno di legge sulle intercettazioni, su cui la Camera sta votando la fiducia, ha l’obbligo di astenersi dal proseguire il giudizio. E sarà sostituto se iscritto nel registro degli indagati per rivelazione del segreto d’ufficio. Carcere per i giornalisti e stop alla pubblicazione di nomi o immagini di magistrati impegnati in procedimenti e processi penali loro affidati. Unica eccezione per l’immagine, specie, quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del giudice.

Tra le novità in arrivo, che, comunque, si applicheranno ai nuovi procedimenti, stabilito che potranno essere intercettati tutti i reati con pene superiori ai 5 anni, compresi quelli contro la pubblica amministrazione. Le cosiddette “cimici”, poi, andranno utilizzate solo per spiare luoghi dove si sta svolgendo un’attività criminosa e, ma con alcune eccezioni, le intercettazioni non potranno, essere usate in procedimenti diversi da quelli nelle quali sono state disposte. Nelle indagini di mafia e terrorismo, l’intercettazione scatta se sussistono “sufficienti indizi di reato”. Nei procedimenti, invece, contro ignoti, le intercettazioni potranno essere richieste solo dalla parte offesa e solamente per le sue utenze e all’unico fine di identificare l’autore del reato. Non si potrà intercettare per più di 30 giorni (anche non continuativi), che possono essere prorogati di 15 giorni e di successivi 15 giorni, ma solo se, nel frattempo, siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga. Per i reati di mafia, terrorismo o minaccia per mezzo di telefono, si può arrivare a 40 giorni, prorogabili di altri venti.

Scatta, poi, il divieto di pubblicazione (neppure parziale), per le intercettazioni, anche quelle non più coperte da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari. Sarà vietato, pure, pubblicare le richieste e le ordinanze emesse in materia di misure cautelari, almeno fino a quando l’indagato (o il suo avvocato difensore) non ne siano venuti a conoscenza. Dopo di che se ne potrà pubblicare il contenuto.

Cambia, anche, la norma sulle rettifiche, che dovranno, ora, essere pubblicate per intero e senza commenti. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro 48 ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.

Ecco, in ordine alfabetico, voce per voce, il contenuto del maxiemendamento sulle intercettazioni, composto da un solo articolo e da 35 commi.
Archivio riservato e utilizzo in procedimenti diversi (articolo 1, commi 11, 13 e 35). Telefonate e verbali dovranno essere custoditi presso un archivio riservato presso la Procura. I verbali dovranno contenere l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione dell’intercettazione, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione. Stabilito, anche, che le registrazioni saranno fatte con impianti installati nei centri di intercettazione istituiti presso ogni distretto di corte d’Appello. Le nuove norme si applicheranno decorsi 3 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di via Arenula che disporrà l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica. I procuratori dovranno gestire e controllare questi centri e avranno 5 giorni di tempo per depositare verbali e intercettazioni. Se dal loro deposito, però, può esserci grave pregiudizio per le indagini, si potrà ritardare la consegna, ma non oltre la data dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari. Stabilito, poi, che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte. Fanno eccezione i casi di mafia e terrorismo.

Arresto in flagrante (articolo 1, comma 22). Anche nei casi di delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere, se, però, l’associazione è diretta alla commissione di più delitti fra i quali, pure, quelli di furto.
Carcere per i giornalisti (articolo 1, comma 26). Da 6 mesi fino a 3 anni per chi pubblica intercettazioni vietate dalla legge. Rischia lo stesso la galera chi, mediante modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto, e, pure, se si rivelano indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno. Mentre le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio degli 007. Ammenda, invece, da 500 a 1032 euro per pubblici ufficiali e magistrati che omettono di esercitare il controllo necessario a impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa.

Codice deontologico giornalisti (articolo 1, comma 33). Previsto che il Garante della privacy possa vietare il trattamento o disporne il blocco di dati utilizzati nell’esercizio dell’attività giornalistica in caso di violazioni contenute nel codice deontologico. Il Garante può, anche, prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell’interessato, la pubblicazione o diffusione (gratuita) in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione. Possono partecipare al procedimento, anche, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell’Ordine dei giornalisti, in relazione alla responsabilità disciplinare dell’iscritto.

Divieto di pubblicare le intercettazioni (articolo 1, commi 5, 7 e 8). Arriva un giro di vite sul fronte intercettazioni. Introdotto, in primo luogo, il divieto di rendere noti, anche parzialmente e sia per sunto che per contenuto, documenti e atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare. Vietato, poi, pubblicare, anche, le richieste e le ordinanze emesse in materia di misure cautelari, almeno fino a quando l’indagato (o il suo avvocato difensore) non ne siano venuti a conoscenza. Dopo di che se ne potrà pubblicare il contenuto. Resta, comunque, fermo il divieto di pubblicare le intercettazioni riportate nelle ordinanze. Stabilito, inoltre, il divieto di pubblicare documenti, atti o, semplicemente, contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione o che riguardino fatti, circostanze e persone estranee alle indagini e di cui sia stata disposta l’espunzione. Confermato che la violazione di tale divieto costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. E di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone sopra indicate, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare, che, nei successivi 30 giorni, verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a 3 mesi.

Divieto di utilizzare le intercettazioni (articolo 1, commi 15 e 16). Chiarito che i risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge e, comunque, quando non siano state osservate alcune disposizioni previste del presente provvedimento. Analogo divieto è previsto qualora, nell’udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione a esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti.

Intercettazioni agli 007 (articolo 1, comma 14). Stabilito che se un Pm volesse intercettare utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza dovrà informare entro 5 giorni il presidente del Consiglio dei ministri che può apporre il segreto di Stato. Se entro 30 giorni non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento. Chiarito, poi, che l’opposizione del segreto di Stato impedisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto.

Informazioni sull’azione penale (articolo 1, comma 24). Quando esercita l’azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l’autorità da cui l’impiegato dipende, dando notizia dell’imputazione, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto. Quando, invece, l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all'autorità ecclesiastica. Il pubblico ministero invia l’informazione, anche, quando taluno di questi soggetti è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.

Misure cautelari personali (articolo 1, comma 18). Stabilito che, in ogni caso, i difensori possono prendere visione integrale dell’intercettazione, richiamata per contenuto nell’ordinanza per l’applicazione delle misure cautelari personali.
Obbligo astensione per il giudice (articolo 1, comma 1). Ampliato il novero delle ipotesi che fanno scattare la rinuncia da parte del magistrato all’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. D’ora in avanti, è obbligato a presentare al proprio presidente la dichiarazione di astensione, anche, nel caso in cui abbia pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli.

Obbligo segreto (articolo 1, commi 19, 20 e 21). Per gli atti e le attività d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, fino a quando, però, l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Previsto, tuttavia, che quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero possa chiedere al giudice l’autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. Stabilito, poi, che i verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato della Procura, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque a essi inerente, sono sempre coperti dal segreto. Come, pure, i documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento. Se, invece, i medesimi documenti sono acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari.

Ordinanza giudice (articolo 1, comma 17). Chiarito che nei provvedimenti del giudice, con assumono la veste di ordinanza, le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti.

Processi in televisione (articolo 1, comma 25). Solo se c’è il consenso delle parti.

Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (articolo 1, comma 27). Si applica all’ente responsabile una sanzione pecuniaria da 250 a 300 quote.

Pubblicazioni “per riassunto” (articolo 1, comma 4). Ammessa la possibilità di pubblicare per riassunto agli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

Reati intercettabili (articolo 1, comma 9). Potranno essere intercettati tutti i reati con pene superiori ai 5 anni, compresi quelli conto la pubblica amministrazione. A cui si aggiungono, poi, i delitti di droga, contrabbando, armi e sostanze esplosive e, in genere, i reati di pornografia relativa a minori, ingiuria, minaccia, usura, manipolazione del mercato, molestia o disturbo di persone col mezzo del telefono. In tutte queste ipotesi è consentita, anche, l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, attraverso l’utilizzo delle cosiddette “cimici”, solo, però, se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa.

Relazione su spese e “tetto” (articolo 1, commi 29, 30 e 31). Entro il 31 marzo, ciascun procuratore della Repubblica trasmette a via Arenula una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell’anno precedente. A un decreto, poi, del ministro della Giustizia, sentito il Csm, il compito di stabilire, annualmente, lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di appello. Chiarito che si dovrà agire nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e, cioè, senza nuovi o maggiori oneri a carico dell’Erario. Toccherà, poi, al procuratore generale della Corte di appello provvedere alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa potrà essere derogato solo per comprovate sopravvenute esigenze investigative.

Rettifiche (articolo 1, comma 28). Che dovranno essere pubblicate per intero e senza commenti. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro 48 ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.

Richiesta e durata intercettazioni (articolo 1, commi 10 e 32). Spetta al Pm, con l’assenso scritto del procuratore della Repubblica, chiedere l’autorizzazione a disporre le intercettazioni. Dovrà inviare, pure, tutto il fascicolo con gli atti fino a quel momento compiuti. La decisione è assunta con decreto collegiale, quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza e le operazioni richieste sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un’autonoma valutazione da parte del giudice. Nelle indagini di mafia e terrorismo bastano i “sufficienti indizi di reato”. Nei procedimenti, invece, contro ignoti, le intercettazioni potranno essere richieste solo dalla parte offesa e solamente per le sue utenze e all’unico fine di identificare l’autore del reato. Non si potrà intercettare per più di 30 giorni (anche non continuativi), che possono essere prorogati di 15 giorni e di successivi 15 giorni, ma solo se siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga. Per i reati di mafia, terrorismo o minaccia per mezzo di telefono, si può arrivare a 40 giorni, prorogabili di altri venti. In ogni caso, presso un apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica vengono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni. Quando non vi provvede il Pm personalmente, si deve indicare l’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni di intercettazione.
Sostituzione pubblico ministero (articolo 1, comma 2). Pure nel caso in cui abbia pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli e, anche, se risulta iscritto nel registro degli indagati per rilevazione illecita di segreti inerenti un procedimento assegnatogli.

Stop alla pubblicazione di nomi e immagini dei magistrati (articolo 1, comma 6). Introdotta una sorta di anonimato per il giudice. E’ fatto divieto diffondere nomi o immagini di magistrati impegnati in procedimenti e processi penali loro affidati. Unica eccezione per l’immagine, specie, quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del giudice.

Supporti contenenti le registrazioni (articolo 1, comma 23). E i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell’apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni nonché dal registro delle notizie di reato. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

Tempi di applicazione (articolo 1, comma 34). Stabilito che le novità contenute nella presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Vietato allegare le intercettazioni al fascicolo (articolo 1, comma 12). Stabilito che i verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nello speciale archivio presso la Procura che ha disposto l’intercettazione. Con divieto, quindi, di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo del procedimento.

Vietato intercettare l’avvocato difensore (articolo 1, comma 3). Confermato il divieto di intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. Specificato che il divieto opera, anche, nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati e che costituiscono illecito disciplinare (da sommare all’eventuale responsabilità penale) ogni annotazione, informativa, anche verbale, e utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni intercettate in spregio del sopra citato divieto.

Nessun commento:

Posta un commento