giovedì 9 luglio 2009

Intercettazioni: altre prove tecniche di (non) funzionamento

Dal Blog Toghe Rotte
del 9 luglio 2009

di Bruno Tinti
(ex Procuratore della Repubblica Aggiunto di Torino)


Quasi tutti i cittadini (beh, quelli che si preoccupano di questo genere di cose) sanno ormai che le intercettazioni telefoniche, quando arriverà la nuova legge, saranno impossibili perché, per farle, occorrerà già aver individuato il colpevole; e siccome, per i reati più gravi ed importanti (tra cui la corruzione, il peculato, la frode fiscale, il falso in bilancio e gli altri reati tipici della classe dirigente italiana) senza intercettazioni il colpevole non si individua, ecco che appunto le intercettazioni non si potranno fare. Di questo ho già parlato in un’analisi precedente, fornendo anche alcuni esempi.

Probabilmente poche persone sanno che c’è anche un altro motivo per cui le intercettazioni diventano impossibili. Dice infatti la nuova legge che le intercettazioni devono “essere fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento”.

Che vuol dire? Si fa prima a capirlo con un esempio.

Tizio ha violentato Caia insieme a due altre persone che però non sono state identificate. Caia lo ha riconosciuto in fotografia ma non ha trovato nessuna foto degli altri due. Il PM chiede al giudice di intercettare il telefono di Tizio nei confronti del quale il riconoscimento di Caia costituisce “evidente indizio di colpevolezza”; spera così di identificare i suoi due complici con cui, forse, Tizio parlerà servendosi del suo telefono.

In realtà, questo tipo di riconoscimenti in genere non viene ritenuto idoneo per i provvedimenti che richiedono “gravi indizi di reato” (per esempio per mettere in prigione una persona con la cosiddetta misura cautelare): troppi riconoscimenti fotografici si rivelano poi sbagliati. E il punto è che gli “evidenti” indizi richiesti per un’intercettazione sono la stessa cosa dei “gravi” indizi richiesti per mettere un indagato in prigione; sicché niente prigione, niente intercettazione.

Ma supponiamo che invece il giudice ritenga questo indizio abbastanza “evidente” o “grave” o quello che volete; magari, come nel caso a cui mi riferisco (che sfortunatamente è reale), perché il riconoscimento è stato facilitato da una particolare cicatrice che Tizio aveva sulla faccia. Il telefono di Tizio finisce dunque sotto controllo. A un certo punto, Tizio parla con Sempronio e, ignaro di essere indagato e intercettato, commenta con lui la violenza carnale commessa ai danni di Caia; e lo fa in termini tali da rendere evidente che Sempronio è uno degli altri due che hanno partecipato allo stupro: “Certo che meno male che quell’amico tuo, Mevio, te l’ha tenuta perché tu non ce la facevi” (Tizio) e “Si, ma io non l’ho dovuta pestare come hai fatto tu e me la sono goduta” (Sempronio). L’ho detto che si trattava di una violenza reale vera, queste erano più o meno le frasi pronunciate.

Che fece la Procura? Chiese ed ottenne di intercettare Sempronio. Poco dopo questi si mise a parlare con Mevio, amico suo ma non di Tizio, commentando lo stupro (erano delinquenti violenti e bestiali e anche particolarmente stupidi).

Bene, tutti identificati, “gravi indizi” in quantità, misura cautelare e tutti in prigione.

Caia non riconobbe né Sempronio né Mevio perché le percosse di Tizio l’avevano resa quasi incosciente; però, con le intercettazioni, la condanna fu facile. E, notate, il DNA di Mevio non venne trovato e nessuno confessò. Però, tutti si presero circa 9 anni.

Che succederebbe in un processo come questo con la nuova legge?

Beh, il telefono di Tizio lo metteremmo sotto controllo e identificheremmo Sempronio. Però …, eh però non potremmo mettere sotto controllo il telefono di Semprornio, perché tutto quello che abbiamo nei suoi confronti è “il contenuto di una conversazione telefonica intercettata nel medesimo procedimento”. E, come ho detto prima, questo non è sufficiente per disporre un’intercettazione. Solo che, siccome Tizio non conosce Mevio e non gli parla per telefono, senza intercettare Sempronio non identificheremo mai Mevio. I due delinquenti non confesseranno mai e men che meno riveleranno chi è Mevio (di cui non abbiamo nemmeno il DNA). Conclusione: Mevio resta impunito e violenterà qualcun’altra.

Possiamo utilizzare questo esempio per descrivere un’altra chicca di questa legge che, in verità, parrebbe proprio progettata dagli abituali frequentatori di aule giudiziarie messi in difficoltà dalle intercettazioni. Beh, ora che ci penso ….

Supponiamo che il telefono di Tizio resti muto per parecchi giorni, nel senso che le sue conversazioni non rivelano niente di importante. Però non lo possiamo mollare, non sappiamo quando parlerà con gli altri due partecipi dello stupro. E che ci parlerà, prima o poi, è sicuro: dall’intercettazione sappiamo che continua a frequentare il suo ambiente di degenerati, drogati e violenti; e che spesso e volentieri parla di donne in termini aggressivi e spregiativi. In effetti, a un certo punto, ecco la telefonata giusta: Tizio parla con Sempronio (che non è intercettato perché, come ho detto, la nuova legge non lo consente), gli racconta che ha incontrato una donna particolarmente appetibile, che l’ha pedinata, che sa dove abita e che ha già identificato un posto giusto per “farle la festa” (ho già detto che faccio riferimento a un fatto vero). Gli dice anche di parlarne con Mevio e che gli telefonerà tra un paio di giorni per prendere gli ultimi accordi.

La Procura ascolta palpitando per tutto il giorno seguente e poi … Poi più niente, perché sono scaduti i 60 giorni e l’intercettazione deve essere terminata per legge e non può più essere prorogata. Così non si sa chi sia la vittima designata, non si sa chi sia Mevio, non si sa dove e come i tre si incontreranno.

Certo, come ci ripetono fino alla nausea gli ideatori della nuova legge, si può far ricorso “ai buoni vecchi metodi di indagine”; e infatti si può pedinare Tizio e cercare di capire dove va, chi sono quelli che incontra e quando si riunirà con i due complici per commettere il nuovo stupro; e poi seguirli tutti e tre, salvando all’ultimo momento la poveretta; che in verità poteva essere salvata subito senza subire un tentativo di aggressione.

Certo che, se tutto va bene, abbiamo visto un bel film. Se invece ci si perde Tizio, oppure Tizio si accorge di essere seguito, oppure se ne accorgono Sempronio o Mevio e i tre vanno a bersi una birra e intanto progettano un nuovo appuntamento in un altro posto; oppure succede qualcosa d’altro per cui arriviamo tardi quando lo stupro è già bello che finito. Ecco, allora, avremmo la straordinaria soddisfazione di aver condotto un’indagine nel rispetto di una legge che ci mette al passo dei Paesi più progrediti, come si suol dire.

Per concludere, una riflessione: tra le tante sciocchezze dette per giustificare questa nuova legge, c’è stata anche quella secondo cui le intercettazioni vanno “ridotte” perché costano troppo: di questo si può riparlare in un’altra analisi. Ma la domanda è: quanto costa “il buon vecchio metodo di indagine”? Quanto la macchina, la benzina, i … quanti? 10, 20, 30 poliziotti necessari per pedinare Tizio, Sempronio e Mevio per 2, 3, 4, X giorni? E anche: quanto controllo del territorio non è stato possibile mentre i 10, 20, 30 poliziotti seguivano i 3 delinquenti? Quanti altri reati sono stati commessi? Quanti danni sono stati arrecati ai cittadini? Quanti ci hanno lasciato la pelle o hanno subito esperienze drammatiche? E non si sarebbe evitato tutto questo con un’intercettazione dei telefoni di Tizio e Sempronio fatta comodamente da 4 poliziotti (si chiama h. 24, un poliziotto per un turno di 6 ore)? Ma certo che si sarebbe evitato.

Serve altro per rendersi conto che la nuova legge sulle intercettazioni è stata inventata all’unico scopo di assicurare l’impunità a quelli che l’hanno inventata?

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